5 pensieri su “Corona virus e protezione dati personali”
Salve Avvocato, potrei cortesemente sapere come si concilia, in questo periodo storico, la tutela della privacy con le nuove leggi riguardanti la pandemia covid 19? Grazie.
Il quesito posto dal Sig. Vincenzo pone, davvero, una molteplicità di interrogativi.
L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha prodotto notevoli ripercussioni sul piano giuridico. Da più parti, è discussa la validità delle misure di recente adozione in quanto ostative all’esercizio di diritti della personalità. Un’attenta lettura delle Norme, poste a presidio di questi diritti, rivela che la tutela della sanità pubblica ammette una deroga all’ordinario esercizio degli stessi.
Protagonista del dibattito in corso è il diritto alla riservatezza cui fa da pendant la perseguibilità di quelle condotte consistenti nella divulgazione di dati strettamente intimi.
Ebbene, l’estrema “delicatezza” del diritto in oggetto non è bastata a permearlo dagli interventi normativi “emergenziali”. Basti pensare alla diffusione del cd. “Contract tracing” letteralmente “tracciamento dei contagi” che avviene perlopiù tramite app, scaricabili su base volontaria negli smartphone, idonee a comprimere la riservatezza delle persone (anche attraverso sistemi di localizzazione ), per finalità lecite e secondo modalità protette.
Il tutto è facilmente comprensibile attraverso il sistema del bilanciamento degli interessi che tende a concludersi con la preminenza dell’uno rispetto all’altro a seconda delle circostanze.
Per fornire una risposta ancora più esaustiva al quesito, La invitiamo quindi a specificare ancora meglio lo stesso magari, proponendo l’ipotesi concreta che interessa.
Salve Avvocato Delfino, in effetti la mia domanda era legata ad un fatto accadutomi nel luogo di lavoro. Per mia sfortuna ho contratto il virus Covid-19 e pur avendolo comunicato all’ufficio del personale la cosa è diventata di dominio pubblico tra i colleghi con le conseguenze che può immaginare. Mi chiedo fino a che punto, noi lavoratori dipendenti, siamo tutelati dalle leggi vigenti, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’attività lavorativa. Grazie per la Sua cortese risposta.
Nell’ipotesi proposta, si tratta di bilanciare il diritto alla riservatezza con le esigenze organizzative dell’azienda. Quest’ultime impongono al datore di lavoro – tra i tanti obblighi verso i propri dipendenti – di garantire loro un ambiente di lavoro sicuro ed idoneo, tale da «assicurarne l’integrità fisica».
All’interno di questa cornice, si collocano anche gli obblighi informativi del lavoratore dipendente nell’ipotesi in cui versi in una condizione di salute cagionevole.
Il bilanciamento tra le esigenze di cui sopra deve ritenersi raggiunto nella misura in cui il datore di lavoro, reso edotto di tale circostanza, garantisca idonee condizioni di lavoro tutelando l’anonimato del dipendente infermo.
Nel periodo odierno per di più è stato predisposto un canale di comunicazione diretto con le autorità sanitarie che, a seguito della segnalazione del contagio, dovranno informare coloro che, nel contesto lavorativo, sono stati a più stretto contatto con la persona affetta da patologie.
Alla luce degli interessi in gioco (salute pubblica, sicurezza sul lavoro), si può ritenere che una cattiva gestione dei dati personali potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni ex lege.
Da quanto da Lei reso noto, parrebbe che il Suo datore di lavoro non abbia affatto rispettato le norme regolanti la privacy dei lavoratori e, in particolare, la Sua.
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5 pensieri su “Corona virus e protezione dati personali”
Salve Avvocato, potrei cortesemente sapere come si concilia, in questo periodo storico, la tutela della privacy con le nuove leggi riguardanti la pandemia covid 19? Grazie.
Il quesito posto dal Sig. Vincenzo pone, davvero, una molteplicità di interrogativi.
L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha prodotto notevoli ripercussioni sul piano giuridico. Da più parti, è discussa la validità delle misure di recente adozione in quanto ostative all’esercizio di diritti della personalità. Un’attenta lettura delle Norme, poste a presidio di questi diritti, rivela che la tutela della sanità pubblica ammette una deroga all’ordinario esercizio degli stessi.
Protagonista del dibattito in corso è il diritto alla riservatezza cui fa da pendant la perseguibilità di quelle condotte consistenti nella divulgazione di dati strettamente intimi.
Ebbene, l’estrema “delicatezza” del diritto in oggetto non è bastata a permearlo dagli interventi normativi “emergenziali”. Basti pensare alla diffusione del cd. “Contract tracing” letteralmente “tracciamento dei contagi” che avviene perlopiù tramite app, scaricabili su base volontaria negli smartphone, idonee a comprimere la riservatezza delle persone (anche attraverso sistemi di localizzazione ), per finalità lecite e secondo modalità protette.
Il tutto è facilmente comprensibile attraverso il sistema del bilanciamento degli interessi che tende a concludersi con la preminenza dell’uno rispetto all’altro a seconda delle circostanze.
Per fornire una risposta ancora più esaustiva al quesito, La invitiamo quindi a specificare ancora meglio lo stesso magari, proponendo l’ipotesi concreta che interessa.
Salve Avvocato Delfino, in effetti la mia domanda era legata ad un fatto accadutomi nel luogo di lavoro. Per mia sfortuna ho contratto il virus Covid-19 e pur avendolo comunicato all’ufficio del personale la cosa è diventata di dominio pubblico tra i colleghi con le conseguenze che può immaginare. Mi chiedo fino a che punto, noi lavoratori dipendenti, siamo tutelati dalle leggi vigenti, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’attività lavorativa. Grazie per la Sua cortese risposta.
Nell’ipotesi proposta, si tratta di bilanciare il diritto alla riservatezza con le esigenze organizzative dell’azienda. Quest’ultime impongono al datore di lavoro – tra i tanti obblighi verso i propri dipendenti – di garantire loro un ambiente di lavoro sicuro ed idoneo, tale da «assicurarne l’integrità fisica».
All’interno di questa cornice, si collocano anche gli obblighi informativi del lavoratore dipendente nell’ipotesi in cui versi in una condizione di salute cagionevole.
Il bilanciamento tra le esigenze di cui sopra deve ritenersi raggiunto nella misura in cui il datore di lavoro, reso edotto di tale circostanza, garantisca idonee condizioni di lavoro tutelando l’anonimato del dipendente infermo.
Nel periodo odierno per di più è stato predisposto un canale di comunicazione diretto con le autorità sanitarie che, a seguito della segnalazione del contagio, dovranno informare coloro che, nel contesto lavorativo, sono stati a più stretto contatto con la persona affetta da patologie.
Alla luce degli interessi in gioco (salute pubblica, sicurezza sul lavoro), si può ritenere che una cattiva gestione dei dati personali potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni ex lege.
Da quanto da Lei reso noto, parrebbe che il Suo datore di lavoro non abbia affatto rispettato le norme regolanti la privacy dei lavoratori e, in particolare, la Sua.
Avvocato grazie, è stato molto utile nell’inquadrare la mia posizione in relazione all’azienda.