Si è dovuto attendere l’anno 2009 per potere individuare, all’interno del codice penale, un reato che, certamente, avrebbe dovuto trovare cittadinanza, all’interno del nostro ordinamento, già molti anni prima.
E l’avrebbe dovuto trovare perché, di fatto, una condotta reiteratamente molesta o vessatoria nei confronti di una vittima avrebbe meritato, davvero, un intervento più incisivo e soprattutto più tempestivo da parte del nostro legislatore.
In queste poche righe si intende, sperando che ci si riesca, fare comprendere, a chi è vittima di questo tipo di reato, cosa sia effettivamente lo stalking e cosa sia opportuno fare nell’immediato nonché, perché sia necessario intervenire immediatamente senza aspettare conseguenze che, talvolta, possono essere letali conseguentemente, tralascerò appositamente gli aspetti più propriamente tecnico – giuridici del problema che interessano davvero poco chi, purtroppo, diventa l’obiettivo di condotte delittuose che definirei caratterizzate da vera una vera e propria perfidia intesa, quest’ultima, nel vero senso del termine e cioè, da una subdola malvagità che viene abilmente perfezionata all’interno dei rapporti umani.
Inizio subito nel dire che l’ipotesi di reato, per chi volesse leggerla, è contenuta nell’articolo 612 bis c.p. nel quale, rileviamo una ipotesi di reato che non prevede affatto una condotta rigida bensì, come tecnicamente si suole dire, abbiamo a che fare con un reato a condotta libera che può perfezionarsi con diverse modalità l’importante, è che ci si riferisca a delle condotte reiterate consistenti in molestie e/o minacce da cui ne derivi un perturbamento emotivo della vittima o un cambiamento dello stile di vita della vittima medesima.
E’ interessante rilevare che l’orientamento ormai consolidato delle Corti italiane, sia quelle di merito ( Tribunali e Corti d’Appello) sia quelle di legittimità ( Corte di Cassazione), è quello di ritenere perfezionato il reato di stalking anche se si sono verificati solo due episodi episodi che, evidentemente, debbono essere valutati nel caso concreto.
Vorrei inoltre sfatare una comune convinzione che, nell’ambito della professione, ho rilevato non poche volte nei confronti dei non addetti ai lavori e cioè che, differentemente da ciò che si ritiene, il reato di stalking può ben perfezionarsi non solo nell’ambito di un rapporto di coppia legata o meno da un vincolo matrimoniale ma, bensì e fortunatamente, anche in altri ambienti quali ad esempio quello lavorativo o condominiale.
Si noti che quando quando parliamo di ambiente lavorativo, parliamo anche di ambienti particolari, come quello, ad esempio, della amministrazione facente capo al ministero della difesa nell’ambito del quale, ambiente militare, vigono delle norme di legge funzionali al tipo di attività lavorativa che deve essere svolta: pur con caratteristiche diverse e con ipotesi di reato di un certo tipo, la condotta persecutoria non può e non deve essere tollerata.
Si noti che a questo riguardo sono intervenuti una molteplicità di sentenze, anche qui da parte delle Corti di merito e di legittimità, che hanno adeguatamente sanzionato tali condotte nel contesto dei diversi ambienti appena descritti rappresentando, per l’effetto, un importante indice “di pericolo”, relativamente al comportamento sanzionato, di una condotta persecutoria che si va diffondendo, ormai, in molti contesti lavorativi e non, con conseguenze immaginabili anche per la salute psico-fisica della persona.
A questo riguardo non può sottacersi il fatto che la giurisprudenza e quindi le sentenze dei tribunali, non richiedono affatto che lo stato di disagio sia terapeuticamente trattabile essendo ben sufficiente una molestia reiterata che induce la vittima a modificare il proprio stile di vita.
Si comprenderà che, in ogni caso e nelle ipotesi di cui si discute, l’intervento del Giudice appare di particolare importanza nell’esaminare ogni fattispecie concreta.
Altro aspetto sul quale è importante spendere qualche parola, è che il reato di stalking può perfezionarsi anche con modalità telefoniche o tramite l’utilizzo dei social network ( Si veda, ad esempio, Cassazione Penale 17 Maggio 2021, n°19363)
Sostanzialmente l’invio nei confronti della vittima di sms o e.mail rappresentanti molestia per il destinatario o la pubblicazione di post “considerati di non gradimento” da parte della persona interessata, sono in grado di integrare, di concerto ad altri elementi, il reato di stalking così come, sempre secondo le Corti di legittimità (Cassazione), anche un corteggiamento ossessivo, non gradito e rifiutato dalla persona destinataria, potrà integrare il reato che ci occupa.
Come già accennato, appaiono inoltre di sicuro interesse non poche sentenze emesse nell’ambito di contesti condominiali sanzionanti condotte che, di fatto, precedentemente risultavano sguarnite da una adeguata tutela.
Proviamo solo a pensare come, anche all’interno di un condominio, ci possano essere continui pedinamenti o atteggiamenti intrusivi perfezionati con le più diverse modalità da cui può derivarne, per la persona offesa, una forte disagio che si manifesta anche in una modificazione del proprio stile di vita e delle proprie abitudini: evidentemente, ci troviamo davanti all’ipotesi delittuosa dello stalking.
Potremmo proseguire con tante altre ipotesi concrete
Di fronte a tali condotte, che ben potremmo definire persecutorie, la persona offesa ha diverse possibilità di difesa che variano a seconda della gravità e delle condotte poste in essere: pur non intendendo di certo dilungarmi su queste ultime, non si può fare a meno di ricordare la procedura finalizzata ad ottenere il così detto provvedimento di ammonimento da parte del competente Questore, provvedimento che rappresenta la conseguenza di una denuncia resa dalla persona offesa all’Autorità di Polizia.
Ciò posto, fuori da qualsivoglia opportunità, il suggerimento migliore è quello di rivolgersi ad un professionista del settore che, immediatamente, possa orientare la persona offesa nel migliore percorso capace di tutelare adeguatamente quest’ultima nonché, capace di avviare il migliore percorso al fine di accertare le eventuali responsabilità con la conseguente richiesta di un giusto e adeguato risarcimento.
Infine, non si può di certo evitare di ricordare, ancora una volta, la necessità, poiché di questo si tratta, di intervenire il più tempestivamente possibile in situazioni che, come purtroppo la cronaca insegna, potrebbero evolversi in ipotesi di reato ben più gravi.