Sono due le sentenze della Corte di Cassazione pubblicate negli ultimi due mesi del 2015 che ritengo di rilievo sottoporre al lettore.
La prima, è la numero 48332 del 07 dicembre 2015 è riguarda, in particolare, la configurabilità del delitto di cui all’articolo 612 bis c.p. Il delitto di stalking, venne introdotto nel nostro ordinamento nel 2009 e fu oggetto di molteplici modifiche. Attualmente, anche in considerazione della sempre maggiore tutela che si sta dedicando ai diritti della persona nella sua totalità, stiamo assistendo ad un ampliamento, di fatto e ad opera della giurisprudenza, di non poche fattispecie delittuose.
Ritengo ciò particolarmente opportuno e lo ritengo poiché non bisogna mai dimenticarsi che le ipotesi di reato, astrattamente previste sono, appunto, fattispecie astratte che abbisognano di riscontri concreti per giustificare la loro applicazione; questi riscontri non sono solo il frutto di fatti che nella realtà si verificano ma, altresì, sono anche il frutto di interpretazioni che vengono operate sugli stessi fatti anche alla luce della coscienza sociale del tempo, dell’evoluzione dei costumi e, comunque, degli orientamenti politici e legislativi.
La sostanza del reato di stalking è contenuta nel primo comma dell’articolo 612 bis c.p. che così recita: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante stato di ansia e paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita“. Sono previsti, nei commi successivi, degli aumenti di pena nonché, viene altresì regolata la procedibilità del reato in questione.
Posto che il lettore potrà ben leggere, vista anche la chiarezza della norma, il proseguo dell’articolo da qualsiasi codice penale, mi preme evidenziare che il principio espresso dalla sentenza in questione appare davvero in linea con quella giurisprudenza che, correttamente, mira sempre più a tutelare il diritto della vittima di muoversi liberamente nonché, quello di frequentare qualsiasi luogo compreso quello ordinariamente viene frequentato dallo stalker.
Ed infatti, la sentenza in questione prevede che, il reato di cui all’articolo 612 bis c.p. non è escluso dal fatto che la vittima frequenti gli stessi luoghi frequentati dallo stalker ivi compreso lo stesso bar gestito dall’autore del reato. Sostanzialmente il reato in questione deve ritenersi integrato quando ricorrono anche due soli episodi di molestia dal quale ne derivi, quale conseguenza, un solo elemento dei due previsti nella fattispecie astratta e cioè, o lo stato d’ansia o, in alternativa il fondato timore per la propria incolumità.
Su questo principio la Suprema Corte ha ritenuto di dovere confermare la responsabilità penale di un uomo per il reato di cui all’articolo 612 bis c.p. il quale, avendo inviato diversi messaggi minacciosi riteneva di andare esente da responsabilità poiché, la vittima, continuava a frequentare gli stessi posti frequentati dal ricorrente.
Il messaggio è davvero molto chiaro: la libertà di circolazione ai fini dell’integrazione del reato di stalking assume i contorni dell’inviolabilità, principio questo che non può non essere condiviso poiché, in difetto, verrebbe, comunque, a comprimersi quella sfera che coinvolge la quotidianità della vittima già compromessa dai comportamenti dello stalker.
Non meno interessante e sempre in linea con la giurisprudenza nonché, con le norme di legge, riguardanti la tutela dei minori, è la Sentenza del 20 ottobre -24 ottobre 2015 n 23979 emessa dalla Corte di Cassazione – Sezione I Civile- la quale ha precisato che “lo stato di abbandono ai fini dell’adottabilità del minore è escluso dalla seria disponibilità dei nonni a prendersi cura del minore“.
La Suprema Corte evidenzia, quindi, un preciso diritto del minore ad essere educato nella famiglia d’origine facendo sì che la dichiarazione di adottabilità rappresenti, comunque, una sorta di estrema ratio percorribile solo in mancanza di altre alternative. La Sentenza, peraltro, pone l’accento, ancora una volta, sul ruolo dei nonni ritenuti elemento essenziale per consentire al minore una crescita completa sotto il profilo affettivo.
D’altra parte, già in passato e sulla strada segnata dalla giurisprudenza di merito, il nostro legislatore si era occupato della possibilità di riconoscere un diritto vero e proprio dei nonni di rendere visita ai propri nipoti: tale problema, venne risolto in modo positivo in favore degli stessi ascendenti. La situazione di abbandono prevista dalla legge n°184 del 1983 quindi, potrà ricorrere solo qualora anche i nonni, dopo avere eventualmente manifestato la loro disponibilità, si manifestino inidonei alla cura psicofisica del minore.
Dalla sentenza in questione, è possibile, inoltre, rilevare due ulteriori importanti considerazioni: la prima, è quella secondo cui non rileva, di per sé, la circostanza di non separare i fratelli minori la seconda, invece, è che la parentela che rileva, ai fine della ipotesi considerata, deve fare capo ad un rapporto di parentela effettiva, anche proveniente da una relazione di fatto non essendo invece sufficiente un rapporto, seppure forte e stabile, non supportato dal legame di sangue.
2 pensieri su “Cassazione: la vittima può frequentare i luoghi frequentati dallo stalker”
Salve Avvocato, cortesemente, potrei sapere quali sono i vari canali con i quali una persona sottoposta a stalking può tutelare i propri diritti? Grazie per tutte le informazioni che potrà darmi
Buon Giorno Sig.ra,
Evidentemente dipende dal tipo di stalking a cui è stata sottoposta
La prima tutela è quella di una denuncia presso la competente stazione dei Carabinieri e, in presenza di certe condizioni potrà essere richiesto anche un provvedimento da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza
Ferme restando le su indicate tutele, potrà evidentemente proporre una azione civile per il conseguente risarcimento del danno
Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti