Di recente si è discusso su di una sentenza della Corte di Cassazione (44662/2021 del 02/12/2021) la quale, secondo taluni, avrebbe innovato relativamente alle modalità dell’integrazione del reato di diffamazione via social: a me pare che non sia così anzi, ritengo che la Suprema Corte non abbia fatto altro che confermare il precedente orientamento.
Il caso è il seguente.
In data 10 Febbraio 2020 la Corte d’Appello di Catanzaro, confermava una sentenza di condanna poiché, la persona offesa, sarebbe stata diffamata, durante una chat, tramite bacheca via Facebook, dalle seguenti parole:…sei un pezzo di merda come pochi….da notare che, la persona offesa, in quel momento, era online.
Impugnata la sentenza nanti la Suprema Corte, il reato in contestazione veniva derubricato da diffamazione in ingiuria e, la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, veniva annullata ( sentenza n° 44662/2021)
Propedeutico alla comprensione di quanto deciso, è la differenza tra ingiuria e diffamazione
A tale riguardo, la Corte di cassazione ha avuto modo di pronunciarsi più volte sulla differenza la quale, per semplificare, è la seguente:
L’ingiuria, reato attualmente non più presente perché abrogato per effetto del d.lgs. n 7 del 2016, si perfezionava con un offesa all’onore di una persona presente al momento dell’offesa mentre, la diffamazione, che tuttora costituisce reato, si perfezionava e si perfeziona quando, la persona offesa, non è presente e quando, l’offesa alla dignità alla persona proviene da altro soggetto che comunica con almeno altre due persone quindi, il precedente reato di ingiuria poteva configurarsi solo quando la comunicazione offensiva avveniva, esclusivamente, tra l’autore e il destinatario dell’offesa mentre, la comunicazione offensiva riguardante un assente comunicata ad almeno due persone, integra sempre il reato di diffamazione.
Si comprende quindi che il criterio “spartiacque” è dato dalla presenza o meno del soggetto offeso, presenza che deve essere, attualmente ed evidentemente, verificata con gli attuali sistemi tecnologici quali chat e videoconferenze; d’altra parte, sono state sviluppate, regolamentandone l’utilizzo, diverse piattaforme nell’ambito delle quali può essere verificata anche la presenza, se pur virtuale, della persona offesa.
La valutazione, da farsi caso per caso, sarà la seguente.
Se l’offesa viene pronunciata nel corso di un incontro tra più persone, compreso l’offeso, ed entrambi risultano presenti, ci troveremo di fronte ad una ingiuria ( oggi depenalizzato) mentre, nel caso in cui comunicazioni scritte o vocali vengano indirizzate ad un soggetto in quel momento non presente e ad altre persone, ricorreranno gli estremi della diffamazione.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, non potrebbe ricorrere l’ipotesi della diffamazione poiché l’offesa era stata pronunciata nel corso di un incontro tra più persone, compreso l’offeso, presenti “virtualmente” alla conversazione.
Il consiglio non può che essere quello di discutere sempre con razionale equilibrio, evitando conseguenze che, anche da un punto di vista economico, potrebbero essere davvero significative.
2 pensieri su “Diffamazione o ingiuria?”
Io sono stata offesa in pubblico di un ristorante che addirittura era anche pieno per il proprietario del ristorante, perché miei figli avevano lavorato tempo fa.
Buon Giorno Sig.ra,
Purtroppo i casi sono davvero frequenti evidentemente, la legge, ferme certe condizioni, La tutela sia sotto il profilo penale che quello civile
Resto a disposizione qualora avesse bisogno